Con la sentenza n. 3025 dell’1 febbraio 2022 la Corte di Cassazione è tornata in tema di calcolo del TEG stabilendo l’inclusione in tale conteggio anche delle spese sostenute per le polizze assicurative collegate al credito.
Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente aveva sostenuto che i Giudici di merito avessero mal interpretato la normativa di riferimento escludendo i costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG, come effettivamente previsto dalle Istruzioni per la rilevazione del TEGM dettate dalla Banca d’Italia nel 2006. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha diversamente che il dettato normativo dell’art. 644 c.p., comprendendo qualsiasi spesa e remunerazione ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, non esonera il computo dei premi assicurativi dalla norma penale, al pari di tasse e imposte. Quindi, laddove sia dimostrabile che le spese assicurative siano legate alla concessione del credito, allora devono essere conteggiate ai fini della determinazione del tasso soglia antiusura.
La Corte ha, infatti, precisato che non rilevano le Istruzioni della Banca d’Italia perché, in conformità alla sentenza resa a Sezioni Unite n. 16303/2018, anche nell’ipotesi in cui i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM escludano dal calcolo alcune voci invece previste dall’art. 644 c.p., queste devono comunque essere conteggiate sul presupposto che tali provvedimenti amministrativi, in virtù della loro propria funzione applicativa della legge, non posso derogare alla legge stessa. Pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali delle voci di costo assicurativo non impone al Giudice una loro esclusione, ma tutt’al più di verificarne l’illegittimità e, conseguentemente, di disapplicarli. La decisione si pone sulla scia di Cass. SS.UU. n. 19597/2020 in cui era già stata per l’appunto ribadita l’assenza di un qualche vincolo in capo al Giudice di conformarsi alla normativa secondaria.
* Il TEG, il cui acronimo significa Tasso Effettivo Globale, rappresenta il costo complessivo del finanziamento come determinato in base alla legge sull’usura. Comprende tutte le spese connesse al finanziamento, escluse le imposte e le tasse.