Lo Studio RAA ha assistito la società immobiliare proprietaria di un hotel nell’ambito di un giudizio cautelare promosso dall’esercente di un’attività alberghiera che domandava in via d’urgenza una sospensione e/o riduzione del canone di locazione per i mesi di lockdown lamentando l’impossibilità della prestazione e un generico “rischio di insolvenza e di sfratto”.
Il Tribunale di Torino ha correttamente rigettato le domande del conduttore sia in quanto  l’obbligazione cui è lo stesso tenuto è un’obbligazione pecuniaria che, per sua natura, non è mai impossibile (salva l’ipotesi – non sussistente nel caso di specie – di un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso), sia in quanto non pare applicabile la disposizione contenuta nell’art. 1623 c.c. in quanto “la ratio di questa norma si fonda sulla peculiarità del bene concesso in godimento nel caso di affitto, che è una cosa produttiva (art. 1615.c.c)”. I provvedimenti presi in considerazione dall’art. 1623 c.c. sono quelli riguardanti la gestione produttiva. Questi provvedimento non incidono invece sull’oggetto della locazione, che è il godimento di un bene di per sé non produttivo”.
Il Tribunale di Torino ha altresì escluso che il generico richiamo all’art. 91, I comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) sia sufficiente ai fini del fumus boni iuris in quanto il legislatore dell’emergenza “non sembra aver ammesso la possibilità di sospensione dal pagamento dei canoni di locazione” limitandosi unicamente a riconoscere in questo caso il credito di imposta nella misura del 60 per cento. Nella specie, peraltro e proprio nella consapevolezza di una situazione connotata da straordinarietà, non era stato neppure richiesto o sollecitato dal locatore il pagamento del canone, ragion per cui il Tribunale ha ritenuto altresì insussistente il periculum in mora non essendo stata fornita alcuna prova circa l’esistenza di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell’immediatezza e della prossimità.
L’ordinanza, pregevole anche e soprattutto nella sua parte motiva, si pone come un importante precedente del Tribunale di Torino in una tematica decisamente attuale e di grande importanza.
V. in allegato il testo integrale

Covid-19 e locazione alberghiera