Nei primi commenti al c.d. DL Liquidità (D.L. 8 aprile 2020 n°23) con riferimento alle misure riguardanti la normativa concorsuale, anche sulla base di quanto previsto della relazione illustrativa allo stesso DL “[…] Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa […]”, era stata evidenziata l’improcedibilità anche delle istanze di fallimento “in proprio”, cioè depositate dallo stesso imprenditore, per il periodo temporale 9.3.2020/30.6.2020.
Sul punto, merita adesso sottolineare come il Tribunale di Piacenza, con sentenza dell’8 maggio 2020, abbia ritenuto non applicabile il blocco imposto dal DL n. 23/20 alle istanze depositate in proprio dall’ imprenditore rilevando, preliminarmente, come nel decreto manchi un esplicito riferimento all’art. 14 della legge fallimentare (norma che prevede per l’appunto il fallimento in proprio) e come, allo stesso tempo, la ratio della norma di agevolare l’imprenditore non possa sussistere nel caso in cui si faccia riferimento ad una crisi irreversibile ed ampiamente risalente nel tempo e dunque non connessa in alcun modo con l’emergenza sanitaria né derivante da una situazione occasionale.