Un recente articolo a firma dei Colleghi Andrea Alloati e Federica Marta pubblicato sulla Newsletter di Federagenti in materia di rapporto di agenzia.
Il mancato assolvimento da parte della mandante all’obbligo di pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza non fa venire automaticamente meno l’obbligo dell’agente di assolvere il relativo impegno per tutta la durata del patto stesso. Non si ritiene difatti applicabile l’art. 1460 cod. civile, la cui finalità è quella di indurre la parte inadempiente all’adempimento, né una qualche risoluzione di diritto del patto. L’agente non potrà dunque che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria vuoi per ottenere l’indennità allo stesso spettante, vuoi per ottenere una pronuncia giudiziale di risoluzione del patto.

Newsletter-Federagenti