Le società rientranti nel novero delle c.d. start-up innovative apportano benefici di varia natura al sistema economico, tuttavia sono tipicamente caratterizzate da un breve ciclo vitale. Il legislatore, al fine di incentivare investimenti in questo settore, ha previsto diverse agevolazioni tra cui l’esenzione di tali società dalle procedure concorsuali. A norma dell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazione in L. n. 221/2012, la start-up innovativa non è assoggettabile al fallimento e alle procedure concorsuali in genere, ad esclusione del procedimento per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento.
Al fine di essere considerata start-up innovativa agli effetti della L. n. 221/2012 e di beneficiare quindi di tale esenzione, una società deve soddisfare tutta una serie di requisiti previsti all’art. 25, 2° co. della suddetta legge, la cui persistenza (o eventuale perdita) deve risultare dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese, attraverso un sistema di autocertificazione da parte del legale rappresentante della società.
In tema, il Tribunale di Udine ha precisato come nel corso dell’istruttoria prefallimentare non sia sufficiente il dato formale dell’iscrizione come start up innovativa nel registro delle imprese essendo rimessa al Giudice la verifica in concreto dei requisiti di appartenenza. Nello specifico, si è statuito che “la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della società alla sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di start up innovativa non precluda di per sé […] l’accertamento in sede prefallimentare dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l’assoggettabilità o meno, sotto il profilo soggettivo, al fallimento della società resistente, in considerazione del potere di disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente non conformi a legge da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria nell’ambito di giudizi attributi alla sua giurisdizione, qual è certamente il procedimento prefallimentare” (Tribunale di Udine, sez. II civile, 22.05.2018 n. 27).